Art. 33 — Abrogazione e modifica di norme
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Sono soppressi gli articoli dal 30 al 35-bis, dal 37 al 43, il 49, e dal 77 al 79 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi con la soppressione dell'articolo 30, secondo comma, del sopra citato regio decreto n. 2440. E' abrogata la legge 27 febbraio 1955, n. 64. L'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, compresi quelli all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di ciascun rendiconto". Il sesto comma dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e' sostituito dal seguente: "I rendiconti o i bilanci di cui al presente articolo devono essere resi anche se non previsti dalle leggi speciali". E' soppresso l'ultimo periodo del quarto comma del medesimo articolo. E' soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1977, n. 951. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, le parole: "in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento", sono sostituite con le seguenti: "cui si riferiscono". ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988 N. 362)). Il Ministro del tesoro sottoporra' al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge per confermare o annullare le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, autorizzate in base a leggi speciali.
Testo in vigore dal 9 settembre 1988 al 1 gennaio 2010
