Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

Art. 5 — Integrità, universalità ed unità del bilancio

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I criteri dell'integrita' dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. Sulla base dei criteri dell'universalita' e dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla legge di riordino complessivo della materia E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate

Testo in vigore dal 15 gennaio 1994 al 1 gennaio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art5 · fonte su Normattiva