Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

Art. 9-ter — Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente

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Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica

Testo in vigore dal 15 luglio 1999 al 18 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art9ter · fonte su Normattiva