Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

Art. 9-ter — Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente

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Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge finanziaria. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con L. 3 agosto 2007, n. 127, ha stabilito che l'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.

Testo in vigore dal 18 agosto 2007 al 1 gennaio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art9ter · fonte su Normattiva