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Alla spesa occorrente per la provvista ed il trasporto di acqua si provvede con l'apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 5 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967. All'onere di cui al precedente articolo 7 si fara' fronte, relativamente alla prima ed alla seconda quota, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 e 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 9 ottobre 2010
