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[1]Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a se' o agli altri o riescano di pubblico scandalo o non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorche' nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.
[2]Puo' essere consentita dal Tribunale, sulla richiesta del Procuratore del Re, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona che le riceve ed il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal Regolamento.
[3]Il direttore di un manicomio puo', sotto la sua responsabilita', autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne immediatamente notizia al procuratore del Re e all'Autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 5 aprile 1904
