Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 39/1977

    Questione infondata
    20 gennaio 1977

    Non è fondata - in riferimento all'art. 32 Cost. - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), sollevata in quanto si dubita che la disciplina del procedimento ivi previsto per l'internamento dei soggetti affetti da malattie mentali risulti nei suoi presupposti formali e sostantivi ispirata, anziché alla tutela della salute del malato, ad un criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in concreto "nell'affermazione della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante", trattandosi di considerazioni di carattere metagiuridico che peraltro non precisano i profili di una effettiva violazione della norma parametro invocata.

    Art. 32 cost. · Art. 2 Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati · Art. 1 Riguardante disposizioni sui manicomi e sugli alienati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 17 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1904 al 17 maggio 1978. 139 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a se' o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorche' nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere.

tolto: Puo' essere consentita dal Tribunale, sulla richiesta del Procuratore del Re, la cura in una casa privata, e in tal caso la persona che le riceve ed il medico che le cura assumono tutti gli obblighi imposti dal Regolamento.

tolto: Il direttore di un manicomio puo', sotto la sua responsabilita', autorizzare la cura di un alienato in una casa privata, ma deve darne immediatamente notizia al procuratore del Re e all'Autorita' di pubblica sicurezza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-02-14;36~art1 · fonte del testo

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