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[1]Il licenziamento dal Manicomio degli alienati guariti e' autorizzato con decreto del Presidente del Tribunale sulla richiesta o del Direttore del Manicomio, o delle persone menzionate nel primo comma dell'articolo precedente o della Deputazione provinciale.
[2]Negli ultimi due casi dovra' essere sentito il Direttore.
[3]Sul reclamo degli interessati il Presidente potra' ordinare una perizia.
[4]In ogni caso contro il decreto del Presidente e' ammesso il reclamo al Tribunale.
[5]Il Direttore del Manicomio puo' ordinare il licenziamento, in via di prova, dell'alienato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento, e ne dara' immediatamente comunicazione al Procuratore del Re ed all'Autorita' di Pubblica Sicurezza.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 17 maggio 1978
