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[1]La Deputazione scolastica funziona da Consiglio di disciplina per il personale addetto alle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia.

[2]Alle adunanze del Consiglio di disciplina interviene, con diritto di voto, anche l'insegnante elementare membro del Consiglio scolastico che non fa parte della Deputazione scolastica.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 27 gennaio 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art10 · fonte del testo