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[1]La Deputazione scolastica funziona da Consiglio di disciplina per il personale addetto alle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia.
[2]((Alle adunanze del Consiglio di disciplina interviene, con diritto di voto, anche l'altro insegnante elementare, membro del Consiglio scolastico, che non fa parte della Deputazione, quando sia sottoposto a giudizio disciplinare un insegnante elementare; o il direttore didattico, qualora non faccia parte della Deputazione, quando sia sottoposto a giudizio disciplinare un direttore didattico)).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1917 al 16 dicembre 2009
