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[1]La Delegazione governativa e' costituita:

[2]1° dal prefetto della provincia;

[3]2° da due rappresentanti del ministro della pubblica istruzione residenti nella provincia;

[4]3° da un rappresentante del ministro del tesoro residente nella provincia;

[5]4° dal ragioniere capo della prefettura.

[6]I delegati di cui ai numeri 2 e 3, sono nominati con decreto Reale; rimangono in carica per un quadriennio e sono confermabili nello ufficio.

[7]La Delegazione e' presieduta dal prefetto: il quale la convochera' anche su richiesta di almeno due delegati.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art12 · fonte del testo