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[1]La Delegazione governativa e' costituita:
[2]1° dal prefetto della provincia;
[3]2° da due rappresentanti del ministro della pubblica istruzione residenti nella provincia;
[4]3° da un rappresentante del ministro del tesoro residente nella provincia;
[5]4° dal ragioniere capo della prefettura.
[6]I delegati di cui ai numeri 2 e 3, sono nominati con decreto Reale; rimangono in carica per un quadriennio e sono confermabili nello ufficio.
[7]La Delegazione e' presieduta dal prefetto: il quale la convochera' anche su richiesta di almeno due delegati.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
