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[1]Sulla quota di concessione annua di lire 20,000,000 per gli edifici scolastici, sara' assegnata in ciascun esercizio a ciascuna provincia una quota, stabilita per decreto Reale, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

[2]Nel limite di tale quota la Delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio scolastico, stabilira' quali sieno gli edifici ai quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell'anno, e ne dara' comunicazione ai comuni interessati pei provvedimenti di loro competenza.

[3]La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari, nei limiti e secondo le norme della presente legge, sono obbligatori per i comuni; contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvedera' d'ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

[4]Negli edifici per scuole rurali in localita' ove difettino case di abitazione civile sara' obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 5 aprile 1913

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art26 · fonte del testo