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[1]((Sulla somma di concessione quadriennale di lire 80.000.000 per edifici scolastici, sara' assegnata in ciascun quadriennio a ciascuna Provincia una quota stabilita per R. decreto, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.
[2]Nel limite della quota assegnata a ciascuna provincia sulla detta somma di L. 80.000.000 la delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio provinciale, stabilira' quali siano gli edifici ai quali si debba provvedere di preferenza nel quadriennio, e ne dara' comunicazione ai Comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza. Per ogni mutuo sara' fissato nel decreto ministeriale d'impegno del concorso dello Stato, se alla concessione di esso si debba procedere in una due, tre, o quattro rate, determinando l'importo di ognuna di esse, in modo che le concessioni riferibili ad ognuno degli anni del quadriennio non superino il quarto della somma totale assegnata per il quadriennio a ciascuna provincia, oltre le rimanenze provenienti dagli anni precedenti)).
[3]La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari, nei limiti e secondo le norme della presente legge, sono obbligatori per i comuni; contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvedera' d'ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.
[4]Negli edifici per scuole rurali in localita' ove difettino case di abitazione civile sara' obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.
Testo in vigore dal 5 aprile 1913 al 16 dicembre 2009
