Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il concorso dello Stato nella spesa per gli edifici scolastici sara' concesso nella stessa forma e misura stabilita negli articoli 25 e 27 anche a quei comuni ed enti, che si siano procurati i capitali occorrenti indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti.

[2]Rimane per tali comuni fermo l'obbligo di estinguere i debiti cosi' contratti in rate uguali, calcolate sul periodo di ammortamento stabilito negli articoli precedenti.

[3]Il concorso sara' in tali casi concesso per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e del tesoro, osservate tutte le altre formalita' stabilite per l'approvazione del progetto.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art30 · fonte del testo