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[1]Il concorso dello Stato nella spesa per gli edifici scolastici sara' concesso nella stessa forma e misura stabilita negli articoli 25 e 27 anche a quei comuni ed enti, che si siano procurati i capitali occorrenti indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti.
[2]Rimane per tali comuni fermo l'obbligo di estinguere i debiti cosi' contratti in rate uguali, calcolate sul periodo di ammortamento stabilito negli articoli precedenti.
[3]Il concorso sara' in tali casi concesso per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e del tesoro, osservate tutte le altre formalita' stabilite per l'approvazione del progetto.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
