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[1]Ferma restando la disposizione relativa al trasferimento da uno ad altro comune di diversa provincia, di cui all' articolo 9 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, gl'insegnanti del ruolo provinciale possono essere trasferiti da un Comune all' altro della stessa provincia o per merito e col loro consenso, o su loro domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o pure per eccezionali motivi di servizio.

[2]In quest' ultimo caso, i motivi che determinarono il trasferimento, debbono essere indicati nel relativo provvedimento, avverso il quale e' ammesso ricorso per legittimita' e merito al Ministero della pubblica istruzione, che puo' sospendere l'esecuzione e decidera' sentito il parere della sezione della Giunta di cui all' articolo 77 della presente legge.

[3]Pei trasferimenti d' ufficio la deliberazione del Consiglio scolastico dovra' essere presa con voto favorevole dei due terzi dei votanti.

[4]Per destinare ad una nuova sede il maestro e' necessario il consenso del Comune nel quale si vuole trasferirlo.

[5]Il licenziamento per ragioni didattiche in seguito a prova non lodevole o per infermita', e' deliberato dal Consiglio scolastico.

[6]La deliberazione dovra' ottenere il suffragio dei due terzi dei votanti.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 23 luglio 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art49 · fonte del testo