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[1]Ferma restando la disposizione relativa al trasferimento da uno ad altro comune di diversa provincia, di cui all' articolo 9 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, gl'insegnanti del ruolo provinciale possono essere trasferiti da un Comune all' altro della stessa provincia o per merito e col loro consenso, o su loro domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o pure per eccezionali motivi di servizio.

[2]In quest' ultimo caso, i motivi che determinarono il trasferimento, debbono essere indicati nel relativo provvedimento, avverso il quale e' ammesso ricorso per legittimita' e merito al Ministero della pubblica istruzione, che puo' sospendere l'esecuzione e decidera' sentito il parere della sezione della Giunta di cui all' articolo 77 della presente legge.

[3]Pei trasferimenti d' ufficio la deliberazione del Consiglio scolastico dovra' essere presa con voto favorevole dei due terzi dei votanti.

[4]Per destinare ad una nuova sede il maestro e' necessario il consenso del Comune nel quale si vuole trasferirlo.

[5]Il licenziamento per ragioni didattiche in seguito a prova non lodevole o per infermita', e' deliberato dal Consiglio scolastico.

[6]La deliberazione dovra' ottenere il suffragio dei due terzi dei votanti. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006

4

Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "E' sospesa, fino a nuova disposizione del ministro della pubblica istruzione, l'applicazione [...] degli articoli 49 e 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 60 e 61 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, nei riguardi dei maestri delle scuole maschili amministrate dai Consigli scolastici e dai Comuni. Tuttavia ai trasferimenti di ufficio di cui al 1° paragrafo dell'art. 49 e al 2° paragrafo dell'art. 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potra' provvedersi purche' il maestro interessato non si trovi in servizio militare".

Testo in vigore dal 23 luglio 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 23 luglio 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006

    Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "E' sospesa, fino a nuova disposizione del ministro della pubblica istruzione, l'applicazione [...] degli articoli 49 e 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 60 e 61 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, nei riguardi dei maestri delle scuole maschili amministrate dai Consigli scolastici e dai Comuni. Tuttavia ai trasferimenti di ufficio di cui al 1° paragrafo dell'art. 49 e al 2° paragrafo dell'art. 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potra' provvedersi purche' il maestro interessato non si trovi in servizio militare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art49 · fonte del testo