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[1]Ferma restando la disposizione relativa al trasferimento da uno ad altro comune di diversa provincia, di cui all' articolo 9 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, gl'insegnanti del ruolo provinciale possono essere trasferiti da un Comune all' altro della stessa provincia o per merito e col loro consenso, o su loro domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o pure per eccezionali motivi di servizio.
[2]In quest' ultimo caso, i motivi che determinarono il trasferimento, debbono essere indicati nel relativo provvedimento, avverso il quale e' ammesso ricorso per legittimita' e merito al Ministero della pubblica istruzione, che puo' sospendere l'esecuzione e decidera' sentito il parere della sezione della Giunta di cui all' articolo 77 della presente legge.
[3]Pei trasferimenti d' ufficio la deliberazione del Consiglio scolastico dovra' essere presa con voto favorevole dei due terzi dei votanti.
[4]Per destinare ad una nuova sede il maestro e' necessario il consenso del Comune nel quale si vuole trasferirlo.
[5]Il licenziamento per ragioni didattiche in seguito a prova non lodevole o per infermita', e' deliberato dal Consiglio scolastico.
[6]La deliberazione dovra' ottenere il suffragio dei due terzi dei votanti. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006
4Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1006 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "E' sospesa, fino a nuova disposizione del ministro della pubblica istruzione, l'applicazione [...] degli articoli 49 e 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 60 e 61 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, nei riguardi dei maestri delle scuole maschili amministrate dai Consigli scolastici e dai Comuni. Tuttavia ai trasferimenti di ufficio di cui al 1° paragrafo dell'art. 49 e al 2° paragrafo dell'art. 50 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potra' provvedersi purche' il maestro interessato non si trovi in servizio militare".
Testo in vigore dal 23 luglio 1915 al 16 dicembre 2009
