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[1]Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, salvo quanto e' stabilito nell' art. 52 della presente legge, e' ammesso, entro il termine di giorni 30, il ricorso al Ministero della pubblica istruzione.
[2]Il termine decorre per le persone e per gli enti direttamente interessati dal giorno della notificazione della deliberazione ad essi fatta in forma amministrativa; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, secondo l'ultimo comma dell'art. 3.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 29 marzo 1923
