Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 marzo 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 566.
Abrogato dal 29 marzo 1923
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Articolo abrogato dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 566.
Abrogato dal 29 marzo 1923
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 29 marzo 1923. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, salvo quanto e' stabilito nell' art. 52 della presente legge, e' ammesso, entro il termine di giorni 30, il ricorso al Ministero della pubblica istruzione.
tolto: Il termine decorre per le persone e per gli enti direttamente interessati dal giorno della notificazione della deliberazione ad essi fatta in forma amministrativa; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, secondo l'ultimo comma dell'art. 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1923, N. 566
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art7 · fonte del testo