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[1]Il massimo della sovvenzione chilometrica stabilito dalla prima parte art. 1 della legge 30 aprile 1899, n. 168, potra' essere portato fino a L. 7500 in favore di quelle ferrovie che:
- a)attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di costruzione;
- b)ovvero richiedano una spesa debitamente accertata di costruzione superiore a L. 150,000 per chilometro, e inoltre siano destinate a congiungere i capoluoghi di Provincia, i capoluoghi di circondario o importanti capoluoghi di distretto fra di loro o con quelli di Provincia; o a collegare Comuni, la cui complessiva popolazione superi i 100,000 abitanti; o ad unire due linee litoranee del Regno o linee importanti internazionali.
[2]Nella legge annuale per l'approvazione dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro sara' stabilito l'importo massimo complessivo delle sovvenzioni per ferrovie, non comprese fra le complementari, da concedersi nell'anno in base alla legge 30 aprile 1899, n. 168 ed al presente articolo.
[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/08/1905, n. 185 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 agosto 1908
