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[1]Il massimo della sovvenzione chilometrica stabilito dalla prima parte art. 1 della legge 30 aprile 1899, n. 168, potra' essere portato fino a L. 7500 in favore di quelle ferrovie che: 2

  • a)attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di costruzione;
  • b)ovvero richiedano una spesa debitamente accertata di costruzione superiore a L. 150,000 per chilometro, e inoltre siano destinate a congiungere i capoluoghi di Provincia, i capoluoghi di circondario o importanti capoluoghi di distretto fra di loro o con quelli di Provincia; o a collegare Comuni, la cui complessiva popolazione superi i 100,000 abitanti; o ad unire due linee litoranee del Regno o linee importanti internazionali.

[2]Nella legge annuale per l'approvazione dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro sara' stabilito l'importo massimo complessivo delle sovvenzioni per ferrovie, non comprese fra le complementari, da concedersi nell'anno in base alla legge 30 aprile 1899, n. 168 ed al presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1908, n. 444

2

La L. 12 luglio 1908, n. 444 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Governo e' autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima delle sovvenzioni chilometriche, e ad aumentare da L. 5000 a L. 5700, da L. 7500 a L. 8500 e da L. 8000 a L. 9100 il limite massimo rispettivamente stabilito dagli articoli 1 della legge 30 aprile 1899, n. 168, 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562 e 7 della legge 4 dicembre 1902, n. 506".

Testo in vigore dal 16 agosto 1908 al 6 settembre 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1908

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1905 al 16 agosto 1908. 46 parole tolte.

tolto: ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/08/1905, n. 185 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1908, n. 444

    La L. 12 luglio 1908, n. 444 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Governo e' autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima delle sovvenzioni chilometriche, e ad aumentare da L. 5000 a L. 5700, da L. 7500 a L. 8500 e da L. 8000 a L. 9100 il limite massimo rispettivamente stabilito dagli articoli 1 della legge 30 aprile 1899, n. 168, 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562 e 7 della legge 4 dicembre 1902, n. 506".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1905-07-09;413~art13 · fonte del testo

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