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[1]Il massimo della sovvenzione chilometrica stabilito dalla prima parte art. 1 della legge 30 aprile 1899, n. 168, potra' essere portato fino a L. 7500 in favore di quelle ferrovie che: 2
- a)attraversino regioni montuose e richiedano notevoli spese di costruzione;
- b)ovvero richiedano una spesa debitamente accertata di costruzione superiore a L. 150,000 per chilometro, e inoltre siano destinate a congiungere i capoluoghi di Provincia, i capoluoghi di circondario o importanti capoluoghi di distretto fra di loro o con quelli di Provincia; o a collegare Comuni, la cui complessiva popolazione superi i 100,000 abitanti; o ad unire due linee litoranee del Regno o linee importanti internazionali.
[2]Nella legge annuale per l'approvazione dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro sara' stabilito l'importo massimo complessivo delle sovvenzioni per ferrovie, non comprese fra le complementari, da concedersi nell'anno in base alla legge 30 aprile 1899, n. 168 ed al presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 luglio 1908, n. 444
2La L. 12 luglio 1908, n. 444 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Governo e' autorizzato a ridurre a 50 anni la durata massima delle sovvenzioni chilometriche, e ad aumentare da L. 5000 a L. 5700, da L. 7500 a L. 8500 e da L. 8000 a L. 9100 il limite massimo rispettivamente stabilito dagli articoli 1 della legge 30 aprile 1899, n. 168, 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 55 della legge 14 luglio 1907, n. 562 e 7 della legge 4 dicembre 1902, n. 506".
Testo in vigore dal 16 agosto 1908 al 6 settembre 1911
