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[1]Gli ufficiali del corpo delle Capitanerie di porto sono reclutati:
- A)Per mezzo di pubblico concorso per esami;
- B)Fra gli allievi della R. accademia navale, a norma del successivo art. 16 ter;
- C)Fra i tenenti di vascello in S. A. P., a norma dell'articolo 3 del testo unico del Codice per la marina mercantile e dell'art. 9 del presente decreto.
[2]Il concorso per esami ha luogo:
- a)((fra i patentati capitani di lungo corso, che non abbiano superato il 30° anno di eta', e fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che, oltre al non avere superato i 28 anni di eta', abbiano conseguito la nomina ad ufficiali di vascello di complemento e contino almeno due anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile)); 21
- b)fra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio e di istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di eta'.
[3]E' in facolta' del Ministero di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie a) e b), oppure di estenderlo ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indichera' nel bando di concorso il numero dei posti riservato a ciascuna delle categorie a) e b) e si formeranno due graduatorie distinte per le due categorie; le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie secondo l'ordine della puntuazione riportata negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato, salvo la facolta' al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero di posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.
[4]I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un tirocinio pratico della durata complessiva di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, previo accertamento della idoneita' da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.
[5]A parita' di punti, saranno titoli di preferenza nella graduatoria:
[6]1° L'aver conseguito medaglia al valore militare;
[7]2° L'aver prestato servizio militare non inferiore ad un anno durante la guerra 1915-918, nelle destinazioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 1462 del 27 ottobre 1922 e successive modificazioni.
[8]Pei concorrenti di cui al n. 2 i limiti di eta' per l'ammissione all'esame di concorso, sono aumentati del tempo corrispondente a quello trascorso nelle destinazioni di servizio militare di cui sopra.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 23 dicembre 1923, n. 2990
21Il Regio Decreto 23 dicembre 1923, n. 2990, nel modificare l'art. 3, comma 1 del Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2068, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica decorrera' dal giorno della pubblicazione del decreto stesso.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1924 al 1 gennaio 1926
