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[1]Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in uno dei corpi militari della R. marina e' necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 12, e possedere i requisiti stabiliti dagli articoli seguenti.

[2]Sono iscritti d'ufficio altresi' tra gli ufficiali di complemento, col loro grado ed anzianita', gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio attivo permanente in seguito a domanda, quando abbiano tuttora obblighi personali di servizio, nel corpo R. equipaggi o nelle classi di leva ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile.

[3]Lo sono parimenti, in seguito a loro domanda, quelli che non siano obbligati come al precedente capoverso, purche' non abbiano superato il 40° anno di eta'.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 2 marzo 1918

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urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art17 · fonte del testo