Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1918 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Abrogato dal 2 marzo 1918
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Articolo abrogato dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218.
Abrogato dal 2 marzo 1918
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 2 marzo 1918. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in uno dei corpi militari della R. marina e' necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 12, e possedere i requisiti stabiliti dagli articoli seguenti.
tolto: Sono iscritti d'ufficio altresi' tra gli ufficiali di complemento, col loro grado ed anzianita', gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio attivo permanente in seguito a domanda, quando abbiano tuttora obblighi personali di servizio, nel corpo R. equipaggi o nelle classi di leva ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile.
tolto: Lo sono parimenti, in seguito a loro domanda, quelli che non siano obbligati come al precedente capoverso, purche' non abbiano superato il 40° anno di eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 FEBBRAIO 1918, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art17 · fonte del testo