Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1913 al 24 agosto 1913. Leggi il testo vigente →

Le variazioni nei quadri organici dei corpi militari della R. marina, derivanti dall'applicazione della presente legge, avranno effetto nel periodo di un quinquennio, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi di concerto col ministro del tesoro, e in relazione alle maggiori assegnazioni di cui all'art. 39.

Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 24 agosto 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art28 · fonte del testo