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Le variazioni nei quadri organici dei corpi militari della R. marina, derivanti dall'applicazione della presente legge, avranno effetto nel periodo di un quinquennio, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi di concerto col ministro del tesoro, e in relazione alle maggiori assegnazioni di cui all'art. 39. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 25 luglio 1913, n. 913
1Il Regio Decreto 25 luglio 1913, n. 913 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le variazioni apportate nei quadri organici degli ufficiali appartenenti ai corpi militari della R. marina con la legge 29 giugno 1913, n. 797, saranno applicate nel quinquennio decorrente dal 1° marzo 1913". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La riduzione di posti apportata dalla tabella C annessa alla legge 29 giugno 1913, n. 797, nel ruolo degli ufficiali subalterni macchinisti, sara' effettuata nell'ultimo anno del quinquennio".
Testo in vigore dal 24 agosto 1913 al 16 dicembre 2009
