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Spetta al corpo del genio navale:
- a)progettare in base ai programmi stabiliti dai corpi competenti, costruire e raddobbare le navi dello Stato e gli attrezzi relativi:
- b)progettare e dirigere la costruzione, il montamento e le grandi trasformazioni degli apparati motori delle R. marina;
- c)dirigere e amministrare i lavori nelle officine dei RR. arsenali e cantieri marittimi per il servizio delle costruzioni navali, non che i servizi elettrici di loro competenza;
- d)vigilare sui lavori di competenza del corpo che si eseguono dalla industria privata per conto della R. marina;
- e)imbarcare sulla RR. navi e sulle squadre per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
- f)presiedere il Comitato per l'esame dei progetti delle navi e farne parte;
- g)far parte dal Consiglio superiore di marina;
- h)ogni altro servizio tecnico, relativo alle costituzioni navali, occorrente nella R. marina.
Testo in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 marzo 1918
