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[1]Spetta al corpo del genio navale:

  • a)progettare in base ai programmi stabiliti dai corpi competenti, costruire e raddobbare le navi dello Stato e gli attrezzi relativi:
  • b)progettare e dirigere la costruzione, il montamento e le grandi trasformazioni degli apparati motori delle R. marina;

[2]((c) dirigere ed amministrare i lavori nelle officine dei Regi arsenali e cantieri militari marittimi per il servizio delle costruzioni navali compresi quelli riferentisi ai servizi elettrici di propria competenza nonche' le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali));

  • d)vigilare sui lavori di competenza del corpo che si eseguono dalla industria privata per conto della R. marina;
  • e)imbarcare sulla RR. navi e sulle squadre per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
  • f)presiedere il Comitato per l'esame dei progetti delle navi e farne parte;
  • g)far parte dal Consiglio superiore di marina;
  • h)ogni altro servizio tecnico, relativo alle costituzioni navali, occorrente nella R. marina.

Testo in vigore dal 1 marzo 1918 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1918

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1913 al 1 marzo 1918. 7 parole tolte, 19 parole aggiunte.

c) dirigere tolto: e aggiunto: ed amministrare i lavori nelle officine dei tolto: RR. aggiunto: Regi arsenali e cantieri aggiunto: militari marittimi per il servizio delle costruzioni navalitolto: , non che i aggiunto: compresi quelli riferentisi ai servizi elettrici di tolto: loro competenza aggiunto: propria competenza nonche' le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art6 · fonte del testo