Art. 11
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[1]Sono istituite direzioni compartimentali di esercizio, alla dipendenza della direzione generale.
[2]Il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle direzioni compartimentali sono determinati con decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio dei ministri.
[3]Questo decreto, come ogni altro che modifichi il numero o le sedi delle direzioni compartimentali, dovra' essere presentato, senza ritardo, al Parlamento per essere convertito in legge.
[4]Con altri decreti reali potranno essere determinati i provvedimenti necessari per raggruppare o coordinare l'azione di talune direzioni compartimentali o quella di taluni servizi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
