Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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9 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1945 al 16 dicembre 2009. 462 parole tolte, 12 parole aggiunte in 19 capoversi.
tolto: Spetta al direttore generale:
tolto: a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
tolto: b) LETTERA ABROGATA DAL REGIOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 tolto: MAGGIO 1924 aggiunto: DICEMBRE 2008, N. tolto: 868, CONVERTITO SENZA aggiunto: 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. tolto: 3 APRILE 1926 aggiunto: 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 695;
tolto: c) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 22 MAGGIO 1924, N. 868, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 3 APRILE 1926, N. 695;
tolto: d) approvare i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000 nonche' le proposte per vendite di materiali fino allo stesso limite;
tolto: e) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;
tolto: f) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 2.000.000 e quelli a trattativa privata fino a L. 500.000;
tolto: g) approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;
tolto: h) autorizzare liti attive ed approvare transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi L. 500.000.
tolto: La competenza dei capi servizio, dei capi compartimento e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione ferroviaria e' determinata con decreto del Ministro per i trasporti.
tolto: i) approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili;
tolto: l) approvare gli aumenti normali di stipendio e paga del personale;
tolto: m) approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;
tolto: n) autorizzare nei cari d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, gia' deliberati dal Consiglio d'amministrazione anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti;
tolto: o) prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita' e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima, adunanza;
tolto: p) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento ne' del Consiglio d'amministrazione, ne' del ministro dei lavori pubblici.
tolto: Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti piu' importanti, e da' notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facolta'.
tolto: Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facolta' ad altri funzionari dipendenti.
tolto: Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, proporra' al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio o a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri. aggiunto: 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art10 · fonte del testo