Art. 11
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[1]((Le linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono ripartite in dodici circoscrizioni compartimentali. Gli uffici compartimentali alla dipendenza dei servizi dell'esercizio hanno sede a Torino, Milano, Bologna, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Ancona, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo.
[2]I limiti delle circoscrizioni compartimentali sono approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio d'amministrazione.
[3]E' pero' in facolta' del Consiglio d'amministrazione di stabilire, ove lo richiedano bisogni di servizio, che la giurisdizione di un ufficio compartimentale dell'esercizio possa estendersi eccezionalmente a linee e tratti di linee appartenenti ad un compartimento vicino; e pel servizio veicoli anche ad interi compartimenti vicini.
[4]Il numero delle circoscrizioni compartimentali e le sedi degli uffici compartimentali di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificati con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.
[5]Alla dipendenza dei rispettivi uffici compartimentali di esercizio possono essere istituite sezioni staccate pel servizio lavori. Il numero, la sede e la circoscrizione delle sezioni saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio provvedera' pure a determinare il numero e la dipendenza degli uffici preposti alle officine)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728
7Il Regio Decreto 28 giugno 1912, n. 728, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le disposizioni modificative introdotte negli articoli 7, 11, 12, 63 lettere e), i) ed m), 68, 80 (quarto comma), 82 (secondo comma) della legge 7 luglio 1907, n. 429 e nell'art. 7 della legge 14 luglio 1907, n. 553, in quanto riguardano l'ordinamento della Direzione generale e degli uffici compartimentali, la costituzione e nomina del Consiglio generale del traffico e delle varie Commissioni, saranno applicate gradatamente, ma non oltre il 30 giugno 1913. Nel frattempo le attuali Commissioni continueranno a funzionare, ed i rispettivi membri, nonche' i componenti il Consiglio generale del traffico, delle categorie corrispondenti alle citate lettere e), i), m) dell'art. 63, saranno conservati in carica anche se venissero a scadere per compiuto termine".
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
