Art. 2
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[1]L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, e' autorizzata con decreto Reale.
[2]Il decreto Reale e' proposto dal ministro dei lavori pubblici di accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
[3]Negli altri casi, l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, e' autorizzata con legge speciale.
[4]Ove pero' il riscatto di una linea sia soggetto a diffida, il Governo presentera' in tempo utile al Parlamento le proposte pel riscatto stesso.
[5]In ogni caso l'efficacia della diffida e' subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento.
[6]Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovra' darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
