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[1]L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, e' autorizzata con decreto Reale.

[2]Il decreto Reale e' proposto dal ministro dei lavori pubblici di accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

[3]Negli altri casi, l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, e' autorizzata con legge speciale.

[4]Ove pero' il riscatto di una linea sia soggetto a diffida, il Governo presentera' in tempo utile al Parlamento le proposte pel riscatto stesso.

[5]In ogni caso l'efficacia della diffida e' subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento.

[6]Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovra' darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art2 · fonte del testo