Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, sotto l'alta direzione e la responsabilita' del ministro dei lavori pubblici, ha la diretta gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli, e, nello svolgimento di queste sue funzioni, impegna il bilancio dell'azienda.
tolto: Il ministro dei lavori pubblici e, per la parte che lo riguarda, il ministro del tesoro, mediante ispezioni, si accerteranno della regolarita' dei servizi e della gestione.
tolto: Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art3 · fonte del testo