Art. 21
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. 270 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le spese straordinarie comprendono:
tolto: a) quelle per lavori, forniture, trasporti, valutazioni, consegne ed altre, occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;
tolto: b) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905, sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno, e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex-meridionali e sulle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906, in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni;
tolto: c) quelle occorrenti per reintegrare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905;
tolto: d) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio, anche pei servizi di navigazione, sia per riparare alla deficiente dotazione, sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico, e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore, anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell'art. 20;
tolto: e) quelle per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso e di materiale metallico di armamento, occorrenti per impianto di nuovi binari, nonche' le spese per miglioramenti sulle linee e all'armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell'art. 20; per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili, a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie, a termini del detto comma dell'art. 20.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art21 · fonte del testo