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Le spese straordinarie comprendono:

  • a)quelle per lavori, forniture, trasporti, valutazioni, consegne ed altre, occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;
  • b)quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture in corso al 1° luglio 1905, sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno, e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex-meridionali e sulle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906, in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni;
  • c)quelle occorrenti per reintegrare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905;
  • d)quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio, anche pei servizi di navigazione, sia per riparare alla deficiente dotazione, sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico, e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore, anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell'art. 20;
  • e)quelle per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso e di materiale metallico di armamento, occorrenti per impianto di nuovi binari, nonche' le spese per miglioramenti sulle linee e all'armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell'art. 20; per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti; per nuovi impianti di trazione elettrica e simili, a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie, a termini del detto comma dell'art. 20.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art21 · fonte del testo