Art. 26
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese delle ferrovie dello Stato, ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
tolto: Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
tolto: Il regolamento per l'esecuzione della presente legge stabilira' le norme per il funzionamento di detto ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art26 · fonte del testo