Art. 26
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[1]La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ha percio' il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
[2]Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso l'Amministrazione delle ferrovie di Stato.
[3]Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno stabilite le norme per il funzionamento di detto ufficio.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912
