Art. 25
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
In presenza di due questioni diverse, anche se vertenti entrambe in materia di giurisdizione - sui soggetti o sull'oggetto - la decisione dell'una non preclude quella dell'altra. Pertanto, non può ritenersi irrilevante la questione di legittimità costituzionale relativa all'oggetto della contesa, concernente il potere, contestato fra la Corte dei conti e la pubblica amministrazione, a decidere sulla responsabilità dei dipendenti delle Ferrovie, sollevata dopo che la Corte aveva ammesso, con sentenza parziale, la propria giurisdizione sui soggetti, quali pubblici dipendenti, in azione connessa al rapporto di servizio.
Art. 1310 c.c. · Art. 24 cost. · Art. 25 Riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private · Art. 57 Testo unico Corte dei conti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1976 al 16 dicembre 2009. 246 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' affidato il riscontro sulla regolarita' dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilita', il riscontro sulle entrate, sul servizio di Cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonche' la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.
tolto: La revisione dei prodotti del traffico e' affidata agli uffici di controllo con le norme che saranno stabilite dal regolamento e sotto la vigilanza della ragioneria.
tolto: I funzionari di ragioneria e quelli di cui all'art. 28 ordinatori delle spese sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.
tolto: I funzionari non compresi nel comma precedente e nell'art. 14 e gli agenti non compresi nell'art. 37 rispondono direttamente alla Amministrazione dei danni ad essa arrecati per loro colpa o negligenza e l'Amministrazione e' in facolta' di rivalersi, con le norme del regolamento, delle somme messe a loro carico mediante ritenute da praticare sui loro stipendi o paghe nei limiti consentiti dalle leggi vigenti.
tolto: Le autorita' competenti a pronunciarsi in base alle suindicate norme e regolamentari possono, valutate le circostanze, ridurre, od anche non applicare, l'addebito per il danno dall'Amministrazione.
tolto: Quando pero' occorra provvedere all'esecuzione coattiva anche sugli altri beni dell'agente ritenuto responsabile, questi e' deferito al giudizio della Corte dei conti.
tolto: Contro il provvedimento amministrativo di cui al quarto comma il funzionario od agente puo' ricorrere alla Corte dei conti nel termine di 30 giorni da quello in cui gli fu data comunicazione per iscritto del provvedimento stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art25 · fonte del testo