Art. 26
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[1]((La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate, fa il riscontro consuntivo delle spese delle ferrovie dello Stato, ed ha il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
[2]Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
[3]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge stabilira' le norme per il funzionamento di detto ufficio)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
