Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. Leggi il testo vigente →

[1]E' applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilita' generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

[2]Quando si tratti di contratti per lavori, forniture e approvvigionamenti, la registrazione preventiva e' richiesta soltanto se il loro importo sia superiore a lire cinquantamila. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti, le forniture, gli approvvigionamenti e gl'impegni di spese per lavori e per altri titoli che, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, debbano farsi d'urgenza, per assicurare la continuita' e la regolarita' del servizio. La deliberazione d'urgenza dovra' essere motivata. Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti di urgenza.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art27 · fonte del testo