Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((E'applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilita' generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.
[2]Mensilmente l'Amministrazione informa i ministri dei lavori pubblici e del tesoro sull'andamento degli introiti e delle spese e sulle conseguenti previsioni pel versamento dei residui prodotti al tesoro)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
