Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1909 al 4 agosto 1912. Leggi il testo vigente →
[1]E' applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilita' generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.
[2]((La registrazione preventiva da parte dell'Ufficio speciale della Corte dei conti e' limitata ai contratti che rappresentano un ammontare superiore alle L. 50,000. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, debbano farsi di urgenza per assicurare la regolarita' e la continuita' del servizio. L'urgenza dovra' essere motivata.
[3]Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti d'urgenza, nonche' gli elenchi dei mandati emessi)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 4 agosto 1912
