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[1]Con norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'art. 26, sara' determinato a chi spetti la facolta' di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilita' della ragioneria e regolate le verifiche di Cassa.

[2]Il pagamento dei ruoli, dei mandati o dei buoni sara' fatto, ove occorra, dalla Cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.

[3]Questo determinera' pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni di rettifiche per deficienze di tasse, gli assegni gravanti le merci, la restituzione di somme per eccedenze di tasse, la dimostrazione mensile del debito degli agenti e dell'entrata ed uscita dai magazzini.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 4 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art28 · fonte del testo