Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((Con norme da stabilirsi nel regolamento, sara' determinato a chi spetti la facolta' di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilita' della ragioneria e regolate le verifiche di cassa.
[2]Il pagamento dei ruoli, dei mandati o dei buoni sara' fatto, ove occorra, dalla cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.
[3]Questo determinera' pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni comunque attinenti al contratto di trasporto ed i pagamenti che occorra far eseguire in via d'urgenza)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
