Art. 3
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[1]L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, sotto l'alta direzione e la responsabilita' del ministro dei lavori pubblici, ha la diretta gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli, e, nello svolgimento di queste sue funzioni, impegna il bilancio dell'azienda.
[2]Il ministro dei lavori pubblici e, per la parte che lo riguarda, il ministro del tesoro, mediante ispezioni, si accerteranno della regolarita' dei servizi e della gestione.
[3]Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
