Art. 38
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[1]Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute.
[2]Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, si provvedera' alla revisione delle condizioni dei trasporti e al coordinamento delle medesime, per cio' che concerne le merci, alla convenzione di Berna e successive appendici, e alla semplificazione delle tariffe.
[3]A questa revisione, al coordinamento e alla semplificazione si provvedera' con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e il Consiglio dei ministri.
[4]Tale decreto sara', senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Fino a che sia pubblicato tale decreto Reale rimarranno in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 12 luglio 1906, n. 332.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
