Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute.
[2]((Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvedera' alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento delle medesime, per cio' che concerne le merci, alla convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tariffe, nonche' a disciplinare l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo art. 41)).
[3]A questa revisione, al coordinamento e alla semplificazione si provvedera' con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e il Consiglio dei ministri.
[4]Tale decreto sara', senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Fino a che sia pubblicato tale decreto Reale rimarranno in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 12 luglio 1906, n. 332.
[5]((In attesa della revisione di cui sopra, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione)).3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1909, n. 372
3La L. 25 giugno 1909, n. 372, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle ferrovie esercitate da imprese private.
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
