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[1]Le condizioni dei trasporti e le tariffe attualmente in vigore sulle ferrovie esercitate dallo Stato sono mantenute.

[2]((Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge si provvedera' alla revisione delle condizioni dei trasporti ed al coordinamento delle medesime, per cio' che concerne le merci, alla convenzione di Berna e successive appendici e alla semplificazione delle tariffe, nonche' a disciplinare l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo art. 41)).

[3]A questa revisione, al coordinamento e alla semplificazione si provvedera' con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio generale del traffico e il Consiglio dei ministri.

[4]Tale decreto sara', senza ritardo, presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Fino a che sia pubblicato tale decreto Reale rimarranno in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 12 luglio 1906, n. 332.

[5]((In attesa della revisione di cui sopra, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione)).3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1909, n. 372

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La L. 25 giugno 1909, n. 372, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle ferrovie esercitate da imprese private.

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. 1 parola tolta, 39 parole aggiunte in 3 capoversi.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente leggetolto: , si provvedera' alla revisione delle condizioni dei trasporti tolto: e aggiunto: ed al coordinamento delle medesime, per cio' che concerne le merci, alla convenzione di Berna e successive appendicitolto: , e alla semplificazione delle tariffetolto: .aggiunto: , nonche' a disciplinare l'applicazione delle disposizioni contenute nel successivo art. 41.

… rimarranno in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 12 luglio 1906, n. 332aggiunto: .

aggiunto: In attesa della revisione di cui sopra, gli indennizzi per ritardata consegna delle cose trasportate verranno corrisposti solamente quando il loro importo superi una lira per spedizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 1909, n. 372

    La L. 25 giugno 1909, n. 372, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che la presente modifica si applica anche alle ferrovie esercitate da imprese private.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art38 · fonte del testo