Art. 4
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[1]All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono preposti un Consiglio d'amministrazione e un direttore generale.
[2]I consiglieri d'amministrazione e il direttore generale sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.
[3]L'ufficio di direttore generale e' incompatibile con qualunque carica parlamentare od elettiva.
[4]Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennita' del direttore generale, e lo stipendio e le indennita' da corrispondere ai consiglieri di amministrazione, ed, eventualmente, ai vice direttori generali e direttori aggiunti.
[5]Il direttore generale e i consiglieri di amministrazione non possono essere rimossi, ne' sospesi dall'ufficio, altrimenti che con decreto Reale motivato, su proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909
