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Quando per superare forti dislivelli, convenga ricorrere a sistemi speciali di impianto e di esercizio per il trasporto di persone o di cose, diversi dal sistema ad aderenza, i relativi tratti di linea, agli effetti della tassazione dei trasporti dei viaggiatori e merci, si computano su uno sviluppo che viene fissato, caso per caso, su proposta del direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art43 · fonte del testo