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[1]Le condizioni e le norme dei servizi cumulativi e di corrispondenza, di cui agli articoli precedenti, e per l'uso delle stazioni comuni, sono concordate dall'Amministrazione delle strade ferrate dello Stato con altre amministrazioni interessate.

[2]Se l'accordo non sia intervenuto nel termine di tre mesi dalla richiesta della parte piu' diligente, od entro sei mesi dal ricorso diretto da un interessato al direttore generale delle ferrovie dello Stato e all'altra amministrazione, le condizioni e le norme del servizio sono stabilite da tre arbitri nominati d'accordo fra le amministrazioni, o, in difetto, uno dal Consiglio di amministrazione, uno dall'altra impresa di trasporti interessata e il terzo dal presidente della corte d'appello di Roma.

[3]Nel caso che taluna delle amministrazioni non elegga il proprio arbitro, il presidente della corte d'appello, sopra domanda della parte piu' diligente o di chi possa avervi interesse, nomina anche l'arbitro o gli arbitri mancanti.

[4]Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art44 · fonte del testo