Art. 45
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1907
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1913 al 16 dicembre 2009. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Non puo' essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.
tolto: Si puo' tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli art. 402 e 71 del codice di commercio, anche prima che sia presentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.
tolto: Quando le cause suddette siano di competenza dei giudici conciliatori, le sentenze anche par valore non eccedente le L. 50, sono appellabili in conformita' degli articoli 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 2 della legge 28 luglio 1895, n. 455.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art45 · fonte del testo